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Altri contenuti - Accesso Civico

ACCESSO CIVICO

Sezione dove sono collocati contenuti pubblicati riferiti all'art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

(aggiornato il 12.03.2020)

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza é stato nominato con Decreto del Sindaco n. 8 del 11.03.2020.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è la Dott.ssa Luisa Greggio.

Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it

Chiunque può richiedere documenti/ informazioni e dati per cui è prevista lun'adeguata pubblicazione sul sito della Pubblica Amministrazione in caso di mancata pubblicazione degli stessi.
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata.
Il Responsabile della Trasparenza, cui va indirizzata la richiesta di accesso civico entro i successivi 30 giorni deve:

  • pubblicare i documenti/informazioni dati sul sito della Pubblica Amministrazione;
  • trasmettere contestualmente gli stessi al richiedente oppure comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dei dati da lui richiesti, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
  • qualora i documenti/informazioni e dati risultino già pubblicati il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

Il soggetto cui risulta attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9bis, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 - è il Segretario comunale - Dott. ssa Luisa Greggio.
Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it

 

Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 (in Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80)
RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, così come modificato dal Dlgs. n. 97/2016.

Art. 5 - Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

L'ACCESSO CIVICO
L’accesso civico istituito con l'art 5 del D.Lgs 33/2013 è un istituto per la difesa di un interesse generale collegato al controllo democratico da parte dei cittadini sull’organizzazione e sull’operato delle pubbliche amministrazioni. È uno strumento connesso alla trasparenza amministrativa, cioè alla conoscibilità e pubblicità di documenti informazioni e dati (che per brevità chiameremo contenuti) che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali.
Ora l’art. 6 del D.Lgs. 97/2016 introduce un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell’articolo 5 del D.Lgs. n 33/2013, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell’area anglosassone, il Freedom of Information Act (FOIA), un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza.
Il nuovo diritto di informazione è disciplinato dal nuovo comma 2 dell’articolo 5, che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati “giuridicamente rilevanti” (specificati successivamente nel nuovo art. 5-bis). La disposizione precisa che lo scopo dell’esercizio del diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico. Viene confermato che l’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva e che non richiede motivazione.
L'accesso civico viene esercitato dal cittadino con le modalità ora previste all’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, mentre l’art. 5 bis individua gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico.

Fonte normativa
Art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D.Lgs. 97/2016.

Cos'è l'accesso civico?
E' il diritto di chiunque:

  • di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati (ACCESSO CIVICO SEMPLICE);
  • di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO).

A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?

Se la richiesta riguarda informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria

Se la richiesta riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione

Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:

  • Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di San Biagio di Callalta - via Postumia centro 71” unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo.

oppure

  • Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo e-mail del settore interessato, se conosciuto, oppure all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’ente: protocollo@comune.sanbiagio.tv.it oppure all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ente: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.itit

oppure

  • Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC agli indirizzi sopra descritti

Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.

Spese rilascio documenti

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

Presenza di controinteressati

Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:

  • comunicazione al controinteressato;
  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
  • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
  • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
  • dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato.

Conclusione del procedimento

Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.

1. Accoglimento

  • l'Ufficio competente trasmette,entro 5 giorni,al richiedente i dati/documenti richiesti;
  • se l’istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013, l'Ufficio competente provvede a pubblicarli sul sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione dei medesimi indicando il collegamento ipertestuale;

2.  Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato

  • salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso

  • l'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:

  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
    modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T. – Modello 6
  • può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
    • dell'Amministrazione;
    • in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del contro interessato

Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:

  • può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale:
    • avverso la decisione dell'Amministrazione;
    • e, in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

Regolamento per l'Accesso Civico e Documentale

Lettera Accesso Civico
Tabelle Accesso Civico

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza é stato nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 15.01.2020.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è la Dott.ssa Luisa Greggio.

Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: segretario@comune.sanbiagio.tv.it
casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione: anticorruzione@comune.sanbiagio.tv.it

 

Il Responsabile della Trasparenza è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 12 del 21.10.2014 ed è anche il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza è il Dott. Vincenzo Parisi.
Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it

Chiunque può richiedere documenti/ informazioni e dati per cui è prevista lun'adeguata pubblicazione sul sito della Pubblica Amministrazione in caso di mancata pubblicazione degli stessi.
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata.
Il Responsabile della Trasparenza, cui va indirizzata la richiesta di accesso civico entro i successivi 30 giorni deve:

  • pubblicare i documenti/informazioni dati sul sito della Pubblica Amministrazione;
  • trasmettere contestualmente gli stessi al richiedente oppure comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dei dati da lui richiesti, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
  • qualora i documenti/informazioni e dati risultino già pubblicati il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

Il soggetto cui risulta attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9bis, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 - è il Responsabile della 1^ Area - Servizi alla persona ed affari generali - Dott. ssa Maria Gloria Loschi.
Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it