Sezione dove sono collocati contenuti pubblicati riferiti all'art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
(aggiornato il 12.03.2020)
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza é stato nominato con Decreto del Sindaco n. 8 del 11.03.2020.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è la Dott.ssa Luisa Greggio.
Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it
Chiunque può richiedere documenti/ informazioni e dati per cui è prevista lun'adeguata pubblicazione sul sito della Pubblica Amministrazione in caso di mancata pubblicazione degli stessi.
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata.
Il Responsabile della Trasparenza, cui va indirizzata la richiesta di accesso civico entro i successivi 30 giorni deve:
In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
Il soggetto cui risulta attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9bis, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 - è il Segretario comunale - Dott. ssa Luisa Greggio.
Telefono: 0422 894373
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Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 (in Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80)
RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, così come modificato dal Dlgs. n. 97/2016.
Art. 5 - Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
L'ACCESSO CIVICO
L’accesso civico istituito con l'art 5 del D.Lgs 33/2013 è un istituto per la difesa di un interesse generale collegato al controllo democratico da parte dei cittadini sull’organizzazione e sull’operato delle pubbliche amministrazioni. È uno strumento connesso alla trasparenza amministrativa, cioè alla conoscibilità e pubblicità di documenti informazioni e dati (che per brevità chiameremo contenuti) che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali.
Ora l’art. 6 del D.Lgs. 97/2016 introduce un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell’articolo 5 del D.Lgs. n 33/2013, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell’area anglosassone, il Freedom of Information Act (FOIA), un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza.
Il nuovo diritto di informazione è disciplinato dal nuovo comma 2 dell’articolo 5, che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati “giuridicamente rilevanti” (specificati successivamente nel nuovo art. 5-bis). La disposizione precisa che lo scopo dell’esercizio del diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico. Viene confermato che l’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva e che non richiede motivazione.
L'accesso civico viene esercitato dal cittadino con le modalità ora previste all’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, mentre l’art. 5 bis individua gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico.
Fonte normativa
Art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D.Lgs. 97/2016.
Cos'è l'accesso civico?
E' il diritto di chiunque:
A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?
Se la richiesta riguarda informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
Se la richiesta riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione
Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:
oppure
oppure
Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
Presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
1. Accoglimento
2. Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:
Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del contro interessato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:
Regolamento per l'Accesso Civico e Documentale
Lettera Accesso Civico
Tabelle Accesso Civico
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza é stato nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 15.01.2020.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è la Dott.ssa Luisa Greggio.
Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: segretario@comune.sanbiagio.tv.it
casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione: anticorruzione@comune.sanbiagio.tv.it
Il Responsabile della Trasparenza è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 12 del 21.10.2014 ed è anche il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile della Trasparenza è il Dott. Vincenzo Parisi.
Telefono: 0422 894373
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Chiunque può richiedere documenti/ informazioni e dati per cui è prevista lun'adeguata pubblicazione sul sito della Pubblica Amministrazione in caso di mancata pubblicazione degli stessi.
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata.
Il Responsabile della Trasparenza, cui va indirizzata la richiesta di accesso civico entro i successivi 30 giorni deve:
In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
Il soggetto cui risulta attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9bis, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 - è il Responsabile della 1^ Area - Servizi alla persona ed affari generali - Dott. ssa Maria Gloria Loschi.
Telefono: 0422 894373
casella di posta elettronica istituzionale: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it